Serie C (gir.C), giudice sportivo: Bianco del Bari fermato per 3 giornate! Arena del Monopoli diffidato…


Con riferimento alla quinta giornata del Girone C del campionato di serie C, giocata domenica scorsa, il Giudice Sportivo Not. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, ha reso note le proprie decisioni.

Per quanto riguarda il Bari, l’espulsione rimediata nel corso del match contro la Paganese da Raffaele Bianco è costata al numero #8 dei galletti una maxi squalifica di tre giornate e quindi il centrocampista casertano dovrà saltare la prossima gara contro il Messina, il derby contro il Monopoli  e la partita contro la Turris. Come si legge dal comunicato, il giocatore campano avrebbe “tenuto, al 47° circa del I tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, prima della battuta di un calcio d’angolo, con una gomitata al volto“.

Il Messinese Andrea Adorante è invece stato appiedato per un turno e quindi salterà la sfida contro i galletti.

Per quanto riguarda il Monopoli, c’è da segnalare solo la diffida di Matteo Arena.

Nel seguito riportiamo le principali decisioni relative alle squadre del girone C.

SQUALIFICHE CALCIATORI
3 Giornate: Bianco (Bari).
1 Giornata: Adorante (A.C.R. Messina).

AMMENDE
€ 4.000,00 al FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato verso il settore riservato ai tifosi ospitati e senza causare danni; 1. al 1° minuto del II tempo, una pietra ed una bottiglietta di acqua; 2. al 19° minuto del II tempo una pietra, alcune bottigliette di acqua e altri oggetti. Per avere i suoi sostenitori intonato al 7° minuto del primo tempo ed al 27° minuto del secondo tempo cori offensivi, denigratori e insultanti per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, considerati quanto posto in essere dalla Società Foggia per far cessare i comportamenti dei suoi sostenitori e le modalità complessive delle condotte, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 25, comma 3, 26 C.G.S e 29, commi 1 e 2, lett. d) (r. proc. fed, r. c.c.). Per quanto attiene alle lesioni riportate da due Steward del servizio organizzato dalla Società ospitata e da un Sottufficiale dei Carabinieri, manda alla Procura Federale di effettuare ulteriori indagini al fine di acquisire elementi più circostanziati sull’entità delle lesioni e sulle modalità e provenienza dei lanci che hanno causato le medesime e su quanto altro utile ai fini del decidere. Accertamenti da espletare e da trasmettere a questo Ufficio entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

€ 2.000,00 al CAMPOBASSO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco due bottigliette d’acqua semipiene senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1.500,00 al TARANTO per avere i suoi sostenitori, al 5′ ed al 6′ minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’ordine. Ritenuta la continuazione, considerate le modalità complessive delle condotte, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 1.000,00 alla JUVE STABIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver esploso prima dell’inizio della gara, all’interno del loro settore due petardi senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed, r.c.c.).






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