Giudice Sportivo di B: Tello diffidato, multa al Foggia per i petardi…

I provvedimenti disciplinari relativi alla scorsa giornata di Serie B


Andres Tello
Andres Tello

Sono 4 i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo in relazione ai referti arbitrali delle gare della sedicesima giornata del campionato cadetto e tra loro non ci sono elementi né del Bari né della Virtus Entella che si affronteranno domenica prossima in Liguria. Il derby contro il Foggia ha però lasciato in eredità la diffida di Andres Tello che domenica scorsa ha rimediato la quarta ammonizione stagionale (per comportamento non regolamentare in campo) e al prossimo cartellino giallo verrà squalificato. Per quanto riguarda invece la tifoseria dauna, i tanti petardi fatti esplodere nel corso della partita (uno dei quali ha ferito anche uno steward), hanno indotto il Giudice Sportivo a infliggere una multa di € 10.000,00 al club rossonero.

Pur avendo i tifosi biancorossi introdotto ed utilizzato, in occasione della gara contro i satanelli, esclusivamente nel proprio settore (in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), considerato che nei confronti della società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, il giudice sportivo ha anche deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei riguardi del sodalizio barese in ordine al suddetto comportamento dei propri sostenitori. Riportiamo nel seguito tutti i provvedimenti disciplinari adottati dall’avv. Emilio Battaglia nei confronti di calciatori e club:

SQUALIFICHE A CALCIATORI
1 GIORNATA: Coletti (Foggia), Cionek (Palermo), Volta (Perugia) e Legati (Pro Vercelli).

MULTE A SOCIETA’
Ammenda di € 10.000,00 al FOGGIA per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due petardi e numerosi fumogeni e bengala nel proprio settore; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; per avere infine, al 45° del secondo tempo, lanciato due petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, uno dei quali scoppiava a poca distanza da uno steward; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 alla TERNANA UNICUSANO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza nel tunnel che adduce agli spogliatoi di un proprio collaboratore che aggrediva un calciatore della squadra avversaria causando momenti di grossa tensione.
Ammenda di € 5.000,00 all’AVELLINO per avere i suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco un accendino che colpiva ad una gamba un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 alla TERNANA UNICUSANO per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due petardi ed alcuni fumogeni nel proprio settore e lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 alla VIRTUS ENTELLA per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso tre petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.






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