Con riferimento alla 12a giornata del campionato di serie B, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni. Dal comunicato ufficiale diffuso dalla Lega si apprende la squalifica per un turno di soli 4 calciatori tra i quali non figurano elementi del Bari. E’ stato invece diffidato l’attaccante Riccardo Improta che sabato scorso ha rimediato un’ammonizione “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” e questa sua quarta sanzione lo mette inevitabilmente in pericolo di appiedamento in caso di eventuale prossimo cartellino giallo. Al termine del primo tempo della sfida contro i marchigiani, al rientro delle squadre negli spogliatoi, Giovanni Loseto ha avuto un battibecco con un dirigente bianconero. Il collaboratore in campo di mister Grosso, espulso dall’arbitro, è stato ora squalificato per una giornata e sanzionato con una multa di € 1.500,00 per “avere assunto un atteggiamento minaccioso ed intimidatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria cingendogli il collo con le mani“.
Pur avendo i tifosi biancorossi, nell’ultima gara interna contro l’Ascoli, introdotto ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), considerato che nei confronti della società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, il giudice sportivo ha anche deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei riguardi del sodalizio barese in ordine al suddetto comportamento dei propri sostenitori. Riportiamo nel seguito tutti i provvedimenti disciplinari adottati dall’avv. Emilio Battaglia nei confronti di calciatori e club:
SQUALIFICHE A CALCIATORI
1 GIORNATA: Gigliotti (Ascoli), Dos Santos (Cremonese), Konate (Pro Vercelli), Pellizzer (V.Entella).
MULTE A SOCIETA’
Ammenda di € 3.000,00 alla CREMONESE per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 al PESCARA per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 al PERUGIA a titolo di responsabilità diretta per il comportamento assunto dal proprio Presidente al termine della gara negli spogliatoi.
Ammenda di € 1.000,00 alla SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ostruzionistico assunto dai propri raccattapalle
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