Con riferimento all’ultima giornata del Girone C del campionato di serie C, giocata nello scorso fine settimana, il Giudice Sportivo Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, ha reso note le proprie decisioni.
Per quanto riguarda il Bari, l’ammonizione rimediata nel corso del derby contro la Fidelis Andria da Emanuele Terranovai è costata la diffida al numero #26 dei galletti. Il difensore siciliano si aggiunge ai compagni di squadra già diffidati Bianco, Di Cesare, Ricci e Scavone.
Sempre con riferimento alla gara del “Degli Ulivi”, la società biancorossa è stata multata di 500 euro poiché i propri tifosi hanno fatto esplodere due petardi di alta potenza nel settore a loro riservato, il primo ad inizio gara ed il secondo al 20°minuto del primo tempo.
Anche la società del Monopoli ha subito un’ammenda dello stesso valore perchè anche in questo caso i suoi sostenitori hanno fatto esplodere, al 32°minuto del primo tempo della gara di Potenza, un petardo di grosse dimensioni nel settore a loro riservato.
Nel seguito riportiamo le principali decisioni relative alle squadre del girone C.
SQUALIFICHE CALCIATORI
2 Giornate: Tissone Fernando Damian (Paganese)
1 Giornata: Sottili Stefano (Juve Stabia), Di Pasquale Davide (Foggia), Granata Antonio (Taranto), Aloi Salvatore (Avellino), D’Angelo Massimo, Allegretto Andrea e De Ciancio Rodrigo Facundo (Picerno), Sabatino Sergio (Fidelis Andria), Carillo Luigi e Fofana Lamine (Acr Messina).
AMMENDE
€ 1.500 TARANTO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 2°minuto e all’11°minuto del primo tempo e al 12°minuto del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza all’interno del settore loro riservato; per avere i suoi sostenitori intonato, al 17°minuto del primo tempo di gioco per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; per avere i suoi sostenitori intonato, al 33°minuto del secondo tempo di gioco per due volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 45°minuto del secondo tempo, due piccoli petardi nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 BARI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi di alta potenza nel settore a loro riservato, il primo ad inizio gara ed il secondo al 20°minuto del primo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c., supplemento r.c.c.).
€ 500 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, ad inizio gara, un petardo di alta potenza nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 MONOPOLI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 32°minuto del primo tempo, un petardo di grosse dimensioni nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 16°minuto del secondo tempo, un petardo di grosse dimensioni nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
Lascia un commento