Fonte: dp24.it
Il Giudice sportivo;
letti gli atti ufficiali;
rilevato che, durante l’intervallo, la porta di comunicazione tra il campo di gioco e l’attiguo campo di calcio a 5 risultava aperta, consentendo ad estranei l’ingresso negli spogliatoi;
che in tale frangente l’arbitro notava che cinque soggetti estranei colpivano con violenti calci e pugni al volto ed al bacino il capitano della squadra ospite che rimaneva riverso a terra dolorante, mentre cercava di proteggersi ogni parte del corpo;
che subito dopo un tesserato della squadra ospitante colpiva ripetutamente con violenti calci l’addome del citato capitano della squadra ospite, mentre costui giaceva ferito per terra;
che la rissa che ne è seguita è stata sedata da due agenti di polizia dopo circa tre minuti;
che dopo circa quindici minuti un vice questore presente in loco comunicava all’arbitro di aver fatto allontanare il pubblico presente in tribuna e, quindi, riteneva vi fossero le condizioni per riprendere la gara;
che l’arbitro invitava le squadre a riprendere la gara ma il dirigente accompagnatore del Martina non aderiva a tale invito, a causa delle violenze subite dal proprio tesserato all’ingresso degli spogliatoi.
Rileva questo Giudice sportivo che le gravi lesioni subite da un proprio tesserato possono essere considerate cause di forza maggiore sopravvenute, che consentono l’applicazione dell’art. 17 comma 4 C.G.S. (sul punto vedasi decisione Corte Sportiva d’Appello Nazionale, sezione terza, pubblicata sul C.U. n° 87/CSA S.S. 2017/2018 – gara Team Altamura – Gravina del 6/12/2017). Risultano documentalmente tanto la duplice e violentissima aggressione subita dal capitano della squadra ospite quanto le gravi minacce rivolte in tale lasso di tempo ad un assistente dell’arbitro da parte dei già citati soggetti estranei.
La decisione assunta dall’Asd Martina Calcio si sostanzia in una precisazione del grave stato di “metus” psicologico che attanagliava i propri tesserati, in relazione alle lesioni inferte da terzi al proprio capitano. Ma vi è di più: l’art. 17 comma 1 C.G.S. (in materia di alterazioni al potenziale atletico di una società da parte dei sostenitori della società ospitante – ipotesi palesemente ricorrente nel caso di specie) imporrebbe comunque al G.S. di comminare alla Vigor Moles una sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.
Conseguentemente – qualora l’Asd Martina calcio avesse provveduto alla sostituzione del giocatore aggredito ed avesse portato a termine la gara – questo G.S. non avrebbe potuto attribuire alcun punto in classifica alla Vigor Moles, qualunque fosse stato il risultato conseguito sul campo. Indi non può essere adottata alcuna decisione – in contrasto con la su richiamata norma vigente – che attribuisca vantaggi in classifica alla squadra ospitante.
Tanto premesso
DELIBERA
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 C.G.S. di ordinare la ripetizione della gara, che dovrà essere disputata a porte chiuse ed in campo neutro;
in aggiunta alla sanzione di cui al punto 1) di squalificare il campo di gioco della Vigor Moles per n° 4 giornate (sanzione da scontare in campo neutro ed a porte chiuse e con effetto immediato);
di infliggere alla Vigor Moles l’ammenda di € 1.000,00.
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