Giudice sportivo di B: una giornata a Cascione e Fazzi del Cesena, salteranno la gara contro il Bari

Le decisioni del giudice sportivo dopo la ventunesima giornata


Giudice sportivo di BLa Lega di B ha reso noti, tramite un comunicato ufficiale, i provvedimenti disciplinari presi dal giudice sportivo, avv. Emilio Battaglia, dopo la ventunesima giornata di campionato. Sono 10 in totale i calciatori squalificati in relazione ai referti arbitrali delle gare giocate ieri e nell’elenco compaiono anche Cascione e Fazzi. I due calciatori del Cesena non potranno quindi disputare la gara d’apertura del girone di ritorno in casa contro il Bari in programma il 20 gennaio prossimo alle 20:30. Due giornate inflitte a Da Cruz del Novara “per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione), e per avere, al 40° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’Arbitro”.

Pur avendo i tifosi biancorossi, inoltre, introdotto ed utilizzato in occasione della trasferta di Carpi esclusivamente nel proprio settore (in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), considerato che nei confronti della società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, il giudice sportivo ha anche deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei riguardi del sodalizio barese in ordine al suddetto comportamento dei propri sostenitori. Riportiamo nel seguito tutti i provvedimenti disciplinari adottati dall’avv. Emilio Battaglia nei confronti di calciatori e club:

SQUALIFICHE
2 GIORNATE: Da Cruz (Novara).
1 GIORNATA: Cascione e Fazzi (Cesena), Gori (Frosinone), Lucarelli (Parma), Vitale e Minala (Salernitana), Paolucci (Ternana), De Luca ed Eramo (Virtus Entella).

MULTE A SOCIETA’
Ammenda di € 3.000,00 al FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso ripetutamente nel proprio settore numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 al BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 al PARMA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 al PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.






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