Con riferimento alla 38a giornata del campionato di serie B, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni. Dal comunicato ufficiale diffuso dalla Lega si apprende la squalifica di 6 calciatori tra i quali non figurano elementi del Bari. Salterà invece la gara tra i galletti e il Pisa, in programma sabato prossimo al “San Nicola”, il difensore Alessandro Longhi. Il giallo rimediato dal 27enne dei toscani nell’ultima gara contro la Pro Vercelli “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” ha determinato il suo stop in quanto già diffidato.
Il cartellino giallo inflitto a Riccardo Maniero nel corso della trasferta di Salerno, rappresenta per l’attaccante la quarta sanzione stagionale e quindi per il giocatore partenopeo è scattata automaticamente la diffida. L’elenco dei calciatori baresi a rischio appiedamento in caso di prossima eventuale ammonizione è completato da Basha, Floro Flores, Macek e Micai.
Pur avendo i tifosi biancorossi, nell’ultima gara in Campania, introdotto ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), considerato che nei confronti della società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, il giudice sportivo ha anche deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei riguardi del sodalizio barese in ordine al suddetto comportamento dei propri sostenitori.
Riportiamo nel seguito tutti i provvedimenti disciplinari adottati dall’avv. Emilio Battaglia nei confronti di calciatori:
SQUALIFICHE A CALCIATORI
1 GIORNATA: Castaldo (Avellino), Dall’Oglio (Brescia), Longhi (Pisa), Odjer e Perico (Salernitana) e Meccariello (Ternana).
SQUALIFICHE AD ALLENATORI
1 GIORNATA: Fabio Liverani (Ternana) “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisone arbitrale rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose”; Simone Masi (Ascoli Picchio): per avere, al 45° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, rivolto un epiteto insultante ad un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.
MULTE A SOCIETA’
Ammenda di € 2.500,00 al PERUGIA per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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