Giudice Sportivo: Bari multato per lancio di fumogeni…

Le decisioni dell'avv. Battaglia relative al 28° turno di B


I tifosi del BariCon riferimento alla 7a giornata di ritorno del campionato cadetto, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni. Dal comunicato ufficiale diffuso dalla Lega si apprende la squalifica di ben 11 calciatori tra i quali non figurano elementi del Bari e della Virtus Entella, formazioni che si affronteranno sabato prossimo in terra ligure.
La società biancorossa è stata però sanzionata con un’ammenda di 3mila euro a causa del lancio di fumogeni verso il terreno di gioco, da parte dei tifosi di casa, nel corso del match poi vinto 2-0 dai galletti sul Brescia allo stadio “San Nicola” lunedì scorso. Pur avendo i tifosi del Bari, inoltre, introdotto ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), considerato che nei confronti della società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, il giudice sportivo ha anche deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei riguardi del sodalizio barese in ordine al suddetto comportamento dei propri sostenitori.
In relazione alla gara Vicenza-Virtus Entella (terminata 2-2), è stato anche multato l’allenatore del Vicenza, Pier Paolo Bisoli, “per avere, al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni calciatori della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.
Riportiamo nel seguito tutti i provvedimenti disciplinari adottati dall’avv. Emilio Battaglia nei confronti di calciatori e società:

SQUALIFICHE A CALCIATORI
1 GIORNATA: Favilli (Ascoli), Coly (Brescia), Schiavone (Cesena), Macheda (Novara), Belmonte, Brighi, Monaco e Volta (Perugia), Vitale (Salernitana), Valjent (Ternana) e Legittimo (Trapani).

MULTE A SOCIETA’
Ammenda di € 3.000,00 al BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all’art.  13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 alla PRO VERCELLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti del Quarto Ufficiale.
Ammenda di € 1.500,00 al VICENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un Assistente.






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