Il giudice sportivo ha deliberato in merito alla seconda giornata di ritorno, comunicando la lista dei calciatori squalificati, che non scenderanno in campo nel prossimo turno. Tra questi è presente Francesco Signori, centrocampista del Vicenza, ammonito nella gara disputata dai veneti in casa contro la Spal. Il centrocampista vicentino non sarà a disposizione di Bisoli per la sfida di Sabato prossimo contro il Bari.
Mano pesante del giudice nei confronti di Claudio Terzi dello Spezia fermato per 3 giornate a seguito di doppia ammonizione “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” e “per avere, al 13° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose”.
Pur avendo i tifosi del Bari, nella gara di sabato scorso, introdotto ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), considerato che nei confronti della società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, il giudice sportivo ha anche deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei riguardi del sodalizio barese in ordine al suddetto comportamento dei propri sostenitori.
Riportiamo nel seguito tutti i provvedimenti disciplinari adottati dall’avv. Emilio Battaglia nei confronti di calciatori e società:
SQUALIFICHE A CALCIATORI:
3 GIORNATE: Terzi (Spezia)
1 GIORNATA: Bardi (Frosinone), Calderoni (Novara), Coly (Brescia), Del Pinto (Benevento), Dellafiore (Latina), Giani (Spal), La Mantia (Pro Vercelli), Ronaldo (Salernitana), Signori (Vicenza).
MULTE A SOCIETA’:
Ammenda di € 2.000,00 al CESENA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver omesso di impedire l’ingresso nel recinto di giuoco di un dirigente non inserito nella distinta di gara che, al 49° del secondo tempo, contestava platealmente l’operato arbitrale.
Ammenda di € 2.000,00 all’HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 al NOVARA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato cori insultanti agli Ufficiali di gara.
Ammenda di € 1.000,00 al CESENA per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, indirizzato un coro irriguardoso ad un Assistente.
Ammenda di € 1.000,00 al CITTADELLA a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.
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