Sono dieci gli squalificati dal Giudice Sportivo in relazione ai referti arbitrali delle gare della 21a giornata di Serie B e tra di essi c’è anche un calciatore del Bari. Si tratta di Denis Tonucci che nell’ultimo match dell’anno, contro la Spal, ha rimediato un’ammonizione pesante “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“. Il difensore biancorosso era già diffidato e quindi, come prevedibile, dovrà stare fermo un turno e saltare la prima sfida del girone di ritorno in programma a Cittadella il 21 gennaio.
E’ invece costata cara l’espulsione dal campo di mister Colantuono ad opera del sig. La Penna, direttore di gara in occasione della scorsa partita interna. L’allenatore romano è stato infatti sanzionato con la diffida ed un’ammenda di € 2.000 “per avere, al 36′ del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria; per avere inoltre, al momento dell’allontanamento, rivolto un’espressione irrispettosa al Quarto Ufficiale“.
Pur avendo i tifosi del Bari, nell’ultima interna, introdotto ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), considerato che nei confronti della società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, il giudice sportivo ha anche deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei riguardi del sodalizio barese in ordine al suddetto comportamento dei propri sostenitori.
Riportiamo nel seguito tutti i provvedimenti disciplinari adottati dall’avv. Emilio Battaglia nei confronti di calciatori e società:
SQUALIFICHE A CALCIATORI
1 GIORNATA: Perrotta (Avellino), Tonucci (Bari), Martinelli (Brescia), Crivello e Kragl (Frosinone), Fossati (Hellas Verona), Longhi (Pisa), Pulzetti (Spezia), Zanon (Ternana), Rizzo (Vicenza).
MULTE A SOCIETA’
Ammenda di € 3.500,00 alla SALERNITANA per avere, prima dell’inizio della gara, rivolto cori insultanti nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere inoltre, a titolo di responsabilità oggettiva, propri raccattapalle sistematicamente rallentato nel corso della gara la regolare ripresa del giuoco.
Ammenda di € 2.000,00 al NOVARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto sistematicamente cori insultanti nei confronti del Quarto Ufficiale.
Ammenda di € 1.500,00 al BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, tre petardi; sanzione attenuata ex art.14 n.5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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